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Pensione


Pensione di vecchiaia

Si ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per l'uomo e del 60° anno per la donna, a condizione che si siano raggiunti 20 anni di contributi.
E' necessario avere cessato ogni attività lavorativa.
La pensione viene pagata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'età pensionabile o a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti.

I commercianti

I commercianti iscritti all'INPS da almeno 5 anni, sia come titolari che come collaboratori, possono presentare domanda di indennizzo INPS per i commercianti al compimento del 62° anno, per gli uomini, e del 57° anno, per le donne.
La somma pagata è pari all'importo della pensione minima a patto che il commerciante abbia cessato l'attività lavorativa, si sia cancellato dagli elenchi della Camera di Commercio ed abbia riconsegnato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Pensione di anzianità

Per maturare il diritto alla pensione di anzianità bisogna avere:
- per il 2001, 56 anni di età e 35 anni di contributi, ovvero qualsiasi età con 37 anni o più di contributi;
- per il 2002 e 2003, 57 anni di età e 35 anni di contributi, ovvero qualsiasi età con 37 anni o più di contributi.

Il requisito della sola anzianità contributiva andrà via via elevandosi fino a raggiungere, nel 2008, 40 anni o più di contributi.

Lavoratori autonomi

Per l'anno 2001 è necessario avere almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi.
La pensione viene pagata a partire dal:

- 1° ottobre dello stesso anno se i requisiti sono raggiunti il 1° trimestre dell'anno;
- 1° gennaio dell'anno successivo se i requisiti sono raggiunti il 2° trimestre dell'anno;
- 1° aprile dell'anno successivo se i requisiti sono raggiunti il 3° trimestre dell'anno;
- 1° luglio dell'anno successivo se i requisiti sono raggiunti il I° trimestre dell'anno;

Pensione di inabilita'

Il cittadino straniero ha diritto alla pensione di inabilità quando si trova in condizioni di infermità fisica o mentale tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità (certificata dai medici INPS) a svolgere un'attività lavorativa e purché abbia almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione di cui 3 nei 5 anni precedenti alla domanda di pensione.
La pensione non è dovuta quando l'INAIL già paga una rendita vitalizia per infortunio sul lavoro. Nel caso in cui tale importo sia inferiore alla pensione INPS, il lavoratore ha diritto al pagamento della differenza fra le 2 pensioni.

Assegno di ordinaria invalidita'

Il cittadino straniero ha diritto all'assegno di invalidità quando si trova in condizione di infermità fisica o mentale (certificata dai medici INPS) tale da provocare una permanente riduzione di almeno un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, purché abbia almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione di cui3 nei 5 anni precedenti la domanda di pensione.
L'assegno viene ridotto nel caso in cui il cittadino straniero già percepisce un reddito da lavoro.
La pensione non è dovuta quando l'INAIL già paga una rendita vitalizia per infortunio sul lavoro. Nel caso in cui tale importo sia inferiore alla pensione INPS, il lavoratore ha diritto al pagamento della differenza fra le 2 pensioni.

Pensione ai superstiti o di reversibilita'

Quando il cittadino straniero pensionato o assicurato con diritto alla pensione muore nasce il diritto percepire la pensione di reversibilità da parte dei seguenti soggetti:
1) Coniuge anche se separato;
2) Figli minori di 18 anni;
3) Figli fino a 21 anni se studenti di scuola media o professionale;
4) Figli fino a 26 anni se studenti universitari nella durata del corso legale di laurea;
5) Figli inabili a carico del genitore (senza limiti di età);
6) Nipoti minori a carico.
In assenza del coniuge e dei figli la pensione spetta ai genitori con almeno 65 anni a carico del deceduto e non titolari di pensione.
In assenza del coniuge, dei figli e dei genitori la pensione spetta ai fratelli e sorelle non sposati, a carico del deceduto, inabili al lavoro e non titolari di pensione .
La cifra percepita, che viene liquidata a domanda e decorre dal 1° giorno del mese successivo alla morte del lavoratore o pensionato, è pari al:
1) 60% per il coniuge;
2) 80% per il coniuge ed 1 figlio;
3) 100% per il coniuge e 2 figli:
La pensione viene revocata al coniuge che si risposa anche se in tal caso viene pagata una doppia annualità.


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